Professioni non regolamentate e associazioni professionali

Professioni non regolamentate: a chi si rivolge la Legge 4/2013

La legge 14 gennaio 2013, n. 4, Disposizioni in materia di professioni non organizzate, costituisce la normativa di riferimento in materia di «professioni non organizzate in ordini o collegi».

La normativa si propone di dare un inquadramento all’attività di quei professionisti  che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti, consistenti nelle prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale.

Per «professione non organizzata in ordini o collegi” si intende «l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative».

Inoltre, la professione può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Dall’ambito di applicazione della legge sono escluse tutte le professioni il cui esercizio presuppone l’iscrizione a un ordine o un collegio professionale, come avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, geometri.
Costoro potranno continuare a svolgere, senza dover sottostare alle indicazioni di cui alla legge 4/2013, anche le attività non esclusive su cui hanno competenza in ragione dell’esercizio delle attività a loro riservate dalla legge.

La legge non riguarda neppure gli esercenti professioni sanitarie e attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, in quanto anche per questi esistono già specifiche normative.

Cosa contraddistingue il professionista ex L. 4/2013

Ai professionisti che esercitano professioni non regolamentate viene imposto di evidenziare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, il riferimento alla legge 4/2013, che risulta applicabile per la tutela della clientela e della fiducia che essa ripone nel professionista.

Qualora questa disposizione non venga rispettata, il professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo, Dlgs 206/2005, in quanto «responsabile» di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5mila a 500mila euro, secondo la gravità e la durata della violazione.

Un esempio della dicitura da inserire nei documenti del professionista potrebbe essere il seguente:

«Professione ai sensi della Legge 4/2013».

Tra i principali documenti che dovranno contenere il riferimento alla legge vi sono le fatture, i contratti, i preventivi e la corrispondenza con il cliente.

Professioni non regolamentate e associazioni professionali

I professionisti di cui alla Legge 4/2013 possono «costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza».

Le associazioni professionali, possono chiedere di essere inserite nell’elenco del MISE. Non è previsto alcun obbligo in tal senso, le associazioni professionali possono continuare a svolgere la loro attività senza essere iscritte nel suddetto elenco.

L’inserimento di un’associazione di professionisti nell’elenco del MISE non costituisce in alcun modo un riconoscimento giuridico della professione da essi esercitata. Questo può avvenire solo a seguito di specifici provvedimenti legislativi riguardanti la professione stessa.

I professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non inserite nell’elenco delle associazioni professionali tenuto dal MISE possono liberamente continuare la loro attività perché la legge n. 4/2013 non impone ai professionisti alcuna iscrizione a un’associazione (obbligo che, invece, esiste negli Ordini).

Non esiste, quindi, l’obbligo di essere iscritti ad una associazione. Tuttavia, chi sceglie di farlo deve attenersi ad alcune regole. Così come la stessa associazione ha l’obbligo di svolgere una serie di compiti che vanno dalla formazione, alla gestione delle controversie.

Le associazioni professionali regolamentate dalla Legge 4/2013, possono autorizzare i propri iscritti ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi.

Accanto ad una maggioranza di professionisti, si ritiene possano essere iscritti all’associazione anche soggetti societari o cooperativi.
Appare comunque preclusa la possibilità di autorizzare tali enti ad utilizzare, ai sensi della legge 4/2013, il riferimento all’iscrizione all’associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, stante l’impossibilità di attestare il rispetto dei requisiti di qualificazione professionale necessari, soprattutto in materia di formazione e di aggiornamento.

La legge n.4/2013 non conferisce ‘Autorizzazioni’ o ‘Riconoscimenti’ di una attività professionale e non attribuisce questa facoltà alle associazioni professionali di cui all’art. 2 della stessa legge.

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